Serie B pallone Kappa Kombat 2024-2025

Il Giudice Sportivo di Serie B, in base alle risultanze arbitrali dell’ultimo turno di campionato ha fermato 15 giocatori

Si tratta di Vasquez (Cremonese ) (10 giornate), Ebenzer Akinsanmiro della Sampdoria, unico espulso dell’ultima giornata, Mirko Antonucci e Massimiliano Mangraviti (Cesena), Gabriele Artistico (Cosenza), Marco Bellich e Davide Buglio (Juve Stabia), Dylan Bronn (Salernitana), Salvatore Burrai (Mantova), Alessandro Dellavalle (Modena), Julian Illanes (Carrarese), Armand Lauriente (Sassuolo), Ales Mateju (Spezia), Niccolò Pierozzi (Palermo) e Mario Sampirisi (Reggiana).

Per quando riguarda le società invece il Giudice Sportivo:

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della decima giornata ritorno sostenitori delle Società Bari, Carrarese, Catanzaro, Cesena, Cittadella, Cosenza, Cremonese, Juve Stabia, Mantova, Palermo, Salernitana, Sampdoria, e Spezia hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con efficacia esimente, delibera salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei suoi sostenitori.

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Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. COSENZA per avere suoi sostenitori, al 3° del primo tempo, acceso numerosi fumogeni nel proprio settore che costringevano l’Arbitro a interrompere la gara per circa due minuti; per avere, inoltre, nel corso della gara, lanciato numerosi petardi e fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. SPEZIA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato un fumogeno e tre bicchieri di plastica semi pieni sul terreno di giuoco e un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. CARRARESE per avere suoi sostenitori, al 1° del primo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.