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Stadio Marcantonio Bentegodi Verona

Il Giudice Sportivo colpisce il Verona in relazione alla partita col Napoli. Non per lo striscione esposto fuori dal Bentegodi (vedi articolo), quanto per cori razzisti durante l’incontro. La sanzione dovrà essere scontata dopo la sosta contro il Genoa.

“Obbligo per la società Hellas Verona di disputare una gara con il settore Curva Sud Inferiore e Superiore privo di spettatori. Questo per avere i suoi sostenitori intonato in più occasioni, per la quasi totalità dei tifosi assiepati nel settore interessato (nel numero di oltre 4000), vari cori insultanti di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria, percepiti chiaramente in tutto l’impianto durante l’intero svolgersi della gara.

Per avere, inoltre, intonato, in percentuale comunque significativa dei tifosi del medesimo settore (pur non indicato espressamente nel primo caso dai collaboratori della Procura Federale ma ricavabile dal resto del rapporto) e comunque in numero tale (oltre 1600) da essere percepiti in tutto l’impianto, cori di discriminazione razziale ai danni del calciatore del Napoli n. 24 Kalidou Koulibaly al 34′ del primo tempo al termine di un’azione di gioco, e del calciatore del Napoli n. 9 Victor Osimhen al 9′ del secondo tempo dopo che il medesimo si era accasciato sul terreno di gioco per infortunio.

Sanzione così complessivamente determinata ai sensi degli artt. 25, comma 3 (denigrazione territoriale), e 28, comma 4 (discriminazione razziale), C.G.S., tenendo conto nel primo caso della recidiva e comunque applicando in favore della Soc. Hellas Verona, per entrambe le fattispecie, le attenuanti di cui all’art. 29, comma 1, lett. a) e b), C.G.S., avendo la detta società dato dimostrazione di aver adottato, prima dei fatti, modelli di organizzazione atti a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi e di aver cooperato preventivamente con le Forze dell’ordine e le Autorità preposte, nonché in ogni caso per essersi pubblicamente dissociata dai gravi comportamenti tenuti in tale contesto. La gravità dei fatti, la dimensione, durata e percezione dei detti cori comportano, nondimeno, la NON applicazione della sospensione dell’esecuzione della sanzione prevista ai sensi dell’art. 28, comma 7, C.G.S.”.

[Fonte: Lega Serie A]