Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quinta giornata ritorno i sostenitori delle Società Atalanta, Bologna, Fiorentina, Genoa, Hellas Verona, Lecce, Roma, Sassuolo hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,
delibera
salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
Ammenda di € 15.000,00: alla Soc. GENOA per avere suoi sostenitori, tra il 40° ed il 44° del primo tempo, lanciato tre monete in direzione di un Assistente due delle quali lo colpivano all’avambraccio ed alla schiena; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco alcuni petardi, un fumogeno ed alcune bottigliette di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 47° del secondo tempo, rivolto un coro becero nei confronti di altra tifoseria.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. BOLOGNA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato un fumogeno ed alcuni bicchieri nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS
B) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E AMMENDA DI € 10.000,00
MATIĆ Nemanja (Sassuolo): proteste nei confronti degli ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione); per avere, al 9° del secondo tempo, dopo la notifica del provvedimento di ammonizione, rivolto un’espressione offensiva al Direttore di gara.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA E AMMENDA DI € 2.000,00
TROILO Mariano Emir (Parma): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; per avere, al 35° del secondo tempo, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, ritardato l’uscita dal terreno di giuoco continuando a protestare in modo plateale. solo grazie all’intervento del proprio capitano usciva dal campo.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
NUNES JESUS Juan Guilherme (Napoli): doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
POBEGA Tommaso (Bologna): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
BANDA Lameck (Lecce): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
MARIN Marius Mihai (Pisa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
ROMAGNOLI Alessio (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
ENTRANO IN DIFFIDA
Dodo (Fiorentina)
Aboukhlal (Torino)
Britschgi (Parma)
Gaetano (Cagliari)
Marcandalli (Genoa)