Non ci saranno 3-0 a tavolino per le partite di Serie A non disputate causa positivi. Il CONI respinge i ricorsi su Atalanta-Torino e Bologna-Inter.
“Il Collegio di Garanzia dello Sport, all’esito della sessione di udienze a Sezioni Unite tenutasi in data odierna, ha assunto le seguenti determinazioni:
ha respinto il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 16/2022, presentato, in data 21 marzo 2022, dalla società F.C. Internazionale Milano S.p.A. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e nei confronti della società Bologna Football Club 1909 S.p.A. e della Lega Nazionale Professionisti Serie A per l’annullamento e/o la riforma della decisione della Corte Sportiva d’Appello Nazionale della FIGC, Sezioni Unite, n. 172/CSA/2021-2022, pubblicata in data 23 febbraio 2022, che ha respinto il reclamo n. 155/CSA/2021-2022, proposto dall’Inter in data 30 gennaio 2022, avverso la decisione del Giudice Sportivo Nazionale, pubblicata con C.U. n. 147 del 21 gennaio 2022 in merito alla gara Bologna-Inter del 6 gennaio 2022, con cui non sono state applicate al Bologna le sanzioni previste dall’art. 53 NOIF per la mancata disputa della medesima gara, rimettendo alla Lega Nazionali Professionisti Serie A i provvedimenti organizzativi necessari relativi alla disputa di quest’ultima; ha, altresì, disposto l’integrale compensazione delle spese del giudizio;
ha respinto IL ricorso iscritto al R.G. ricorsi n., 18/2022, presentato, in data 25 marzo 2022, dalla Società Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), nonché contro la Lega Nazionale Professionisti Serie A (LNPA) e la Società Torino F.C. S.p.A., con notifica alla Procura Generale dello Sport presso il CONI, per l’annullamento della decisione della Corte Sportiva d’Appello Nazionale della FIGC, Sezioni Unite, adottata con il C.U. n. 178 del 25 febbraio 2022, con la quale è stato respinto il ricorso promosso dall’odierna ricorrente avverso la decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, adottata con C.U. n. 157 del 31 gennaio 2022, che aveva accolto il reclamo del Torino F.C. S.p.A. e, per l’effetto, deliberato di non applicare le sanzioni previste dall’art. 53 NOIF per la mancata disputa dalla gara Atalanta – Torino del 6 gennaio 2022, rimettendo alla Lega di Serie A i provvedimenti organizzativi necessari per la disputa del suddetto incontro; ha, altresi’, disposto l’integrale compensazione delle spese del giudizio”.
[Fonte: coni.it]